Chi ha intenzione di installare un allarme casa non può fare a meno di conoscere le numerose normative di riferimento in questo settore. La legge 46/90, per esempio, è quella che nel nostro Paese regolamenta la sicurezza degli impianti elettronici, radiotelevisivi ed elettrici: tra questi, dunque, ci sono anche gli antifurti, e all’articolo 7 infatti sono elencati i parametri che devono essere rispettati per la realizzazione e la posa in opera dei sistemi anti effrazione e anti intrusione. La normativa nazionale tiene conto delle norme CEI, e nello specifico della norma CEI 79-3, oltre che di quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Importante è anche il Decreto 37/08, anche perché ha abrogato molte delle prescrizioni che erano contenute nella legge 46/09. Lo scopo di tale decreto è quello di individuare i requisiti tecnici e professionali degli installatori e, in generale, degli operatori del settore; esso, inoltre, sancisce l’obbligo di progettazione degli impianti e riporta delle specifiche di conformità alle norme degli enti di normalizzazione dei Paesi che fanno parte della UE. In più, c’è da tenere in considerazione la già citata norma CEI 79-3, il cui ultimo aggiornamento risale al mese di maggio del 2012 e che riguarda in modo particolare gli impianti di allarme. Essa descrive la progettazione dei sistemi, ma anche la loro realizzazione, il loro collaudo e la loro manutenzione, al fine di contrastare la diffusione di allarmi non conformi.
Le novità più importanti previste dall’aggiornamento hanno a che fare con l’allineamento con la nomenclatura e con la terminologia; inoltre, sono relative al sistema di classificazione degli impianti indicati dalla norma CEI EN 50131-1.
Che cosa prevede la normativa CEI 79-3
In base alla normativa CEI 79-3, gli impianti di allarme casa possono essere classificati in base a tre livelli di prestazione differenti. Sono cinque, invece, le categorie di tipologie a rischio: si va dalle unità abitative isolate alle unità abitative commerciali, passando per gli insediamenti industriali, le casseforti e i caveau, da intendersi come locali corazzati. Ogni impianto, inoltre, viene preso in esame in funzione dei sottosistemi che lo costituiscono, e che sono in totale tre: il sottosistema dei dispositivi di allarme, il sottosistema degli apparati centrali e opzionali e il sottosistema dei rivelatori. Tenendo conto delle tabelle fornite, si ha l’opportunità di individuare il livello di prestazione di ogni sottosistema in base alla disposizione dei componenti e al grado di sicurezza.
A partire dall’ultima edizione della norma è stato introdotto un elemento molto innovativo: si tratta di un allegato informativo all’interno del quale sono riportate le competenze dei soggetti a cui spetta la valutazione del rischio, ma anche dei responsabili della progettazione, della riparazione, dell’installazione e della manutenzione degli impianti di allarme, con tanto di indicazione della formazione e della qualifica richieste. Una peculiarità di tale normativa, che pure è molto dettagliata, va individuata nel fatto che essa, più che delle prescrizioni vere e proprie, comprende dei consigli.