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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ecco gli aspetti normativi

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è stata istituita con la legge 626/1994, per garantire ai lavoratori di un’azienda  o di un ente tutti gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza su lavoro. Tale legge ha subito delle modifiche sostanziali con l’introduzione del D.Lgs 81/2008, che ha stabilito alcune novità da rimarcare. Tra queste c’è quella che riguarda la formazione, ovverosia l’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare una dovuta preparazione alla figura che gestirà i rapporti con gli altri lavoratori in riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro. A tal proposito sono stati istituiti corsi RLS a Roma così come in altre città italiane.

Le modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La figura del RLS viene stabilita da tutti i lavoratori con varie modalità e in base al numero di dipendenti dell’azienda. I luoghi di lavoro che hanno meno di 15 dipendenti nominano il Rappresentante attraverso una votazione tra lavoratori, mentre le aziende con più di 15 dipendenti procedono all’elezione del RLS attraverso le rappresentanze sindacali interne all’azienda.

Nel caso in cui tali organismi non fossero presenti, il Rappresentante verrebbe nominato tramite una normale elezione.

E’ il D.Lgs 81/2008 a stabilire che la nomina del Rappresentante debba avvenire nella stessa giornata in tutta Italia: tale elezione viene svolta durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, da celebrarsi in un giorno all’interno della settimana europea per la sicurezza sul lavoro.Fine modulo

Il numero dei Rappresentanti emerge a seguito della contrattazione collettiva, ma ci sono dei casi in cui è la legge a stabilire a priori quale debba essere il numero minimo di rappresentanti per la sicurezza in un’azienda in base al numero complessivo dei dipendenti.

In caso di attività che conti fino a 200 dipendenti, sarà necessario un solo rappresentante; se l’attività ha da 201 a 1000 dipendenti i rappresentanti dovranno essere 3, mentre un’attività con più di 1000 dipendenti necessiterà di 6 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le mansioni principali del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda

Una volta che si è giunti alla sua elezione, la figura del RLS è chiamata a svolgere diversi compiti di assoluto rilievo all’interno dell’azienda. Si tratta di mansioni volte interamente a preservare la salute e l’incolumità degli altri dipendenti. E’ l’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 a delineare i compiti principali del RLS. Egli deve, tra le altre cose:

  • offrire un parere riguardo a tutto ciò che attiene alla prevenzione sui luoghi di lavoro (scelta degli addetti, prevenzione incendi, primo soccorso e evacuazione)
  • accedere direttamente ai luoghi di lavoro in cui ci sono dei rischi
  • fare una consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi
  • provvedere alla ricezione dei documenti aziendali che riguardano la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
  • promuovere e individuare le migliori forme di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori
  • fare ricorso alle autorità competenti (Asl, autorità giudiziaria) qualora ritenga che le misure di prevenzione dei rischi, messe in atto dal datore di lavoro, non siano sufficienti a garantire l’integrità fisica dei lavoratori

Infine c’è da sottolineare come, sempre secondo il Decreto Legislativo in questione, il datore di lavoro non possa in alcun modo impedire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di svolgere le sue mansioni durante l’orario di lavoro.