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Come vengono puniti in Italia i reati sessuali

Se è vero che tra il 2010 e il 2014 in Italia si sono verificate circa 23mila violenze sessuali, può essere interessante capire in che modo questi comportamenti illeciti vengano puniti dalla legge. Sempre ammesso che se ne scoprano i responsabili, visto che nel quinquennio appena preso in considerazione in circa 6mila casi gli autori dei reati non sono mai stati individuati. I numeri evidenziano che ogni giorno vengono commesse in media quindici violenze, e in un caso su quattro a essere coinvolti sono soggetti che non hanno ancora compiuto diciotto anni.

Rivolgendosi a un avvocato penalista a Bologna come per esempio l’Avv. Sergio Armarolici si può informare su sanzioni, attenuanti, aggravanti e ogni altro dettaglio che possa tornare utile per avere una piena conoscenza della materia. Il riferimento normativo in materia è rappresentato, allo stato attuale, dalla legge n. 66 del 15 febbraio del 1996: la legge sulla violenza sessuale, un concetto che racchiude in sé le fattispecie di atti di libidine violenti e di violenza carnale. 

Le novità del 1996

Prima dell’entrata in vigore della legge del 1996 a essere applicato in questo ambito era ancora il codice Rocco, che – come noto – risale al periodo fascista, il quale riteneva la violenza sessuale un reato compiuto contro la morale pubblica. Con la prospettiva di oggi, sorprende che si sia stati costretti ad aspettare fino agli anni ’90 per rendersi conto che la violenza sessuale è, prima di tutto, un reato contro la persona. La legge, e in particolare l’articolo 609 bis del Codice Penale, prevede un periodo di reclusione da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni per chi costringa un’altra persona a subire o a compiere atti sessuali, minacciando la vittima, abusando della propria autorità o usando violenza. Sono due le fattispecie più importanti che sono state articolate dal legislatore in materia di reati sessuali: la violenza sessuale per induzione e la violenza sessuale per costrizione.

La violenza sessuale per induzione e la violenza sessuale per costrizione

La violenza sessuale per induzione si concretizza nel momento in cui la vittima che la subisce non riesce a resistere oppure si trova in una condizione di sudditanza, di inferiorità psicologica o di inferiorità fisica. La violenza sessuale per costrizione, invece, avviene nel momento in cui il comportamento del soggetto che commette il reato supera la resistenza di chi lo subisce: non c’è bisogno della prova di una lotta né di segni evidenti sul corpo della persona violentata. Si parla di violenza per costrizione anche nel caso in cui la vittima decida di assecondare il violentatore, magari perché teme conseguenze per la propria vita o per la vita di persone a lei vicine.

Le condanne e le aggravanti

Come sa bene qualsiasi avvocato penalista a Bologna, la violenza sessuale nei confronti di un minore di 14 anni comporta un’aggravante, che fa salire la pena prevista da sei a quindici anni. Se la violenza è nei confronti di un minore di 16 anni, invece, la reclusione può andare dai sette ai quindici anni. Sono ritenute circostanze aggravanti anche l’aver compiuto la violenza su una donna in stato di gravidanza, su un disabile o su una persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica, oltre che su un soggetto sottoposto a limitazioni di libertà personale. La pena viene aumentata anche se il reato è commesso da una persona che finge di essere un incaricato di pubblico servizio, che simula la qualifica di pubblico ufficiale o che si travisa. Anche l’impiego di sostanze alcoliche, di stupefacenti, di armi, di narcotici o di altri strumenti è un’aggravante che presuppone un aumento della pena.

Se la violenza sessuale vede come vittima un bambino di meno di 10 anni, la reclusione è fino a sedici anni; reclusione da sette a sedici anni anche per le violenze sessuali di gruppo. Nel caso in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti, la pena può essere anche di venti anni, mentre in presenza di lesioni personali gravissime non può essere di meno di quindici anni. Nel caso in cui la violenza dia origine a una lesione personale grave o coinvolta un minore di 10 anni, la pena non è mai inferiore ai dodici anni di reclusione.